MILANO - Tra i colleghi, nelle riunioni territoriali e dentro le chat si parla molto dell'Accordo-dati che Generali ha sottoscritto con i suoi Gruppi aziendali agenti (GA.GI., GAAG, UNAT, GAAT). Abbiamo rivolto alcune domande al Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi .
Presidente, ci può dire in poche parole quali siano gli aspetti più critici che avete rilevato in questi Accordi?
L'Accordo-dati che la Commissione Sna ha esaminato risulta oltremodo pregiudizievole per gli agenti, non solo per la nomina a contitolare, che sempre abbiamo ribadito sia da cassare, ma soprattutto in quanto la compagnia ascolta in modo piuttosto chiaro, con gli art. 4.2 e 4.3 dell'Accordo siglato dai Gruppi agenti Generali, il riconoscimento della proprietà dei dati dei clienti. Cioè proprio ciò che ci ostiniamo a difendere nell'interesse della categoria agenziale e che abbiamo difeso ad oltra al Tavolo Ania per il rinnovo dell'ANA2003 fino ad arrivare all'interruzione dello stesso tavolo!.
Nelle premesse dell'Accordo si precisa inoltre che ciascun agente dovrà registrare in via continuativa, sui sistemi messi a sua disposizione dalla compagnia, i dati personali dei clienti ed anche dei prospect cioè dei clienti potenziali… sembra davvero troppo, non crede?! Come se non bastasse, l'Accordo-dati viene formalizzato come Appendice al contratto di agenzia e prevarrà – se sfavorevole- sulle altre disposizioni che disciplinano gli stessi aspetti (art. 1.2). Una vera e propria blindatura a vantaggio della mandante. Aggiungo che con la contitolarità e senza il riconoscimento formale, neanche accennato, della possibilità per l'agente di detenzione la proprietà industriale dei dati completi di contatto dei suoi clienti, si corrono dei rischi davvero elevati. Ed è l'intera categoria agenziale a subito un pesante pregiudizio!
Ma i Gaa sono stati avvertiti della pericolosità di questi passaggi?
Abbiamo chiesto ai gruppi aziendali agenti interessati di astenersi dal sottoscrivere questi Accordi, elencando le principali criticità che sono state pure a voce. Ciò nonostante, le Rappresentanze aziendali degli agenti hanno tenuto fede all'invito della compagnia ed hanno sottoscritto gli Accordi, ignorando lo stop intimo dal Sindacato nazionale agenti. In queste condizioni, mantenere le posizioni diventa sempre più difficile. Davanti allo strapotere delle imprese nelle negoziazioni di secondo livello, cioè quelle aziendali, è chiaro il motivo per il quale l'Ania intende riservare sempre più spazio a questo genere di contrattazione limitando quella nazionale generalista, di primo livello, nella il rapporto di forza tra agenti ed imprese risulta più equilibrato, grazie alla determinazione di Sna.
E se gli agenti di Generali non rispettassero l’Accordo-dati?
Sarà molto difficile che, dopo la firma di UNAT (Musto), GAAT (Salvi), GAAG (Canu) e del GAGI di Vincenzo Cirasola, i singoli agenti possano rifiutarsi di adeguarsi a questi Accordi. Con la firma di queste clausole, si riconosce tra le altre cose che la compagnia ha la proprietà delle informazioni dei clienti, tramite accordi di servizio, fornitura, banche esterne, analisi etc. e che l'utilizzo non episodico da parte dell'agente di questi dati potrà essere considerato causa di risoluzione del rapporto (art. 4.4.) Concetto giuridico indicato con chiarezza, anche nell’art. 4.2 dell’Accordo (le informazioni relative ai clienti o potenziali clienti elaborate dalla compagnia, su sistemi informativi di cui, anche attraverso accordi di servizio e/o fornitura, ha la disponibilità, attraverso l’analisi dei comportamenti degli stessi, ovvero attraverso l’utilizzo di sistemi di “Data Scouting” o di “Data Analysis”, ovvero arricchite con processi di advanced analytics, così come quelle eventualmente acquistate dalla compagnia da banche dati esterne, costituiscono espressione del know-how della compagnia stessa e come tali sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quest’ultima).
Mi chiedo perché si deveno sottoscrivere simili pesanti affermazioni, in una contrattazione di livello secondo che dovrebbe limitarsi ad integrare, in bonis cioè favorevolmente per gli agenti, quanto garantito dal primo livello, dalle leggi e comunque quanto già appartenente alla categoria agenziale.
La Redazione