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Betty Ferraro

 

♦ Gentilissimo Direttore, ho letto l'articolo pubblicato su "Assinews" a firma di Enzo Forgiuele e riportato nella Rassegna Stampa del 5 giugno u.s. e, in qualità di Responsabile della Commissione Accordi e Mandati del Sindacato nazionale agenti, ritengo assolutamente opportuno evidenziare alcune inesattezze scritte dal redattore - Enzo Furgiuele - perché potrebbero creare nel lettore quella confusione che l'articolista sostiene di voler evitare.
Per iniziare va osservato che la Commissione non ha presentato al convegno un 'teorema', bensì delle linee guida, indicando agli agenti delle buone pratiche per poter 'lavorare' i dati del cliente e quindi dimostrare al giudice, se convenuti in giudizio per uso di informazioni segrete e riservate, di aver utilizzato informazioni acquisite in modo autonomo e indipendente.
Lo schema acquisitivo delle informazioni riprodotto dall'articolista nella seconda pagina -  evidentemente a lui riportato da un suggeritore poco informato - parte da un presupposto del tutto errato - “l'agente inserisce nel software proposto dall'associazione i dati dei clienti (anagrafica, proprietà, reddito, stile di vita, ecc.) reperiti nell'ambito di una trattativa commerciale finalizzata alla conclusione di un contratto o comunque a seguito di un contatto con un cliente, anche potenziale”, che è esattamente il contrario di quanto affermato nel convegno, atteso che i dati raccolti devono essere finalizzati alla analisi del bisogno e non alla conclusione del contratto.
Non v'è dubbio che il singolo dato personale è di proprietà del consumatore, e tanto è stato ribadito nel corso del convegno. Tuttavia, l'articolista accomuna il dato personale al dato industriale: un paradosso. Il dato di cui invocano la proprietà industriale, con pari dignità, agenti e compagnie è quello lavorato.
Come è stato ben chiarito nel corso del convegno il piano privacy e quello industriale non coincidono: il primo tutela la sfera della riservatezza del consumatore; il secondo il diritto a "sfruttare" il dato lavorato dell'imprenditore. Il consenso rende solo praticabile il secondo piano e non lo legittima. 
"Archimede" non è un gestionale e rappresenta uno strumento per elaborare i dati utilizzando un algoritmo che altrimenti, in ottica industriale, servirebbero a poco.
Purtroppo 'dura lex sed lex', o meglio il diritto vivente ci ha indicato la strada, e di questo si è dato atto nel convegno e la Commissione, nel disegnare le linee guida, ne ha dato atto, lasciando liberi gli agenti di seguirle.  In questo strumento si concretizzano le linee guida di Sna che sono orientate alla libertà per l’intermediario di rapportarsi con i propri clienti nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti (art. 58 reg 40/2018). 
Betty Ferraro
Responsabile Commissione Accordi e Mandati
Sna - Sindacato nazionale agenti

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