Venerdì, 02, Ott, 10:23 AM

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Federico Serrao


MILANO - In attesa che l’Ivass si esprima sul ricorso presentato da Sna e da altre associazioni dei consumatori avverso la clausola dello Ius Variandi, segnaliamo l’iniziativa intrapresa dal Ga-Gi, il gruppo aziendale della galassia Generali presieduto da Federico Serrao, che ha affrontato il delicato tema in un tavolo di lavoro con la mandante, certo in un’ottica di contenimento, ma con il risultato di essere riuscito a far tornare sui propri passi, almeno parzialmente, il management della Compagnia del Leone. E tutto questo, come risulta da una circolare diramata agli iscritti, prendendo atto del nuovo impianto impostato dalla mandante, senza però avallarlo o riconoscerlo, in quanto attualmente previsto solo nell’ambito bancario e creditizio e non nel settore assicurativo. Il confronto quindi è nato dall’esigenza di tutelare, in questo frangente, certamente gli agenti Generali ma anche i clienti-consumatori.
Dobbiamo convenire che, in linea generale, la clausola dello Ius Variandi nasce dalla necessità delle imprese di tutelarsi dalle problematiche legate ai sinistri da eventi atmosferici e catastrofali. È innegabile che questi eventi si stanno verificando con maggiore frequenza rispetto al passato e che per questo i trattati di riassicurazione possono richiedere contrazione di garanzie e tassi più elevati, tuttavia trasferire il rischio sulle spalle degli assicurati, riservandosi la facoltà di porre in atto modifiche unilaterali al contratto, è inaccettabile. Anche perché la facoltà di rinegoziare, nel caso il cliente non accetti la clausola, è falsata dal fatto che in un momento di grave sinistrosità i prezzi sarebbero in aumento e le garanzie in limitazione (franchigie, scoperti, esclusioni ecc.) su tutto il mercato e, di conseguenza, il diritto del cliente si trasformerebbe in un capestro. Inoltre, l'atteggiamento protezionistico messo in atto dalle Imprese quando un ramo o una garanzia vanno male, non è controbilanciato da un atteggiamento di doveroso mecenatismo (partecipazione agli utili) quando l'andamento si rivela positivo.
Perché infine l'ipotesi che si verifichi un sinistro viene denominato rischio se l’Impresa non intende correrlo e, al contrario, lo scarica su colui il quale ha deciso di esternalizzare quello stesso rischio a una compagnia di assicurazione che ha accettato di assumerlo in cambio di denaro? Tornando all’accordo licenziato dal tavolo di lavoro tra il Ga-Gi e la mandante, quest’ultima ha accettato di apportare degli aggiornamenti all’impianto della clausola: il più importante riteniamo essere quello relativo alle esigenze derivanti da modifiche oggettive relative alle condizioni di mercato, dove viene specificato saranno esclusivamente quelle derivanti da modifiche dei trattati di riassicurazione. Si tratta obiettivamente di un risultato significativo, che restringe l’ambito delle cosiddette esigenze tecniche, tuttavia un’osservazione è d’obbligo: se la maggior problematica nasce, come detto, dagli eventi naturali e catastrofali, per i quali i riassicuratori bussano a cassa, perché non limitare la clausola alle sole polizze con rischio incendio o, nel modello generale di Immagina Adesso, il prodotto retail di punta del colosso veneto, al solo Modulo Casa?
Invece questa clausola è prevista anche negli altri moduli compresi, per esempio, i set informativi delle polizze dedicate ai professionisti per le quali non si comprende come possano incidere i trattati di riassicurazione.
Infine Generali ha confermato la disponibilità ad applicare, su richiesta, la nuova clausola anche ai contratti già emessi secondo la versione precedente, più penalizzante. Ma qui un appunto è doveroso: la clausola revisionata non deve essere applicata su richiesta, bensì la compagnia dovrebbe emettere un'apposita appendice di sostituzione della clausola in essere su tutti i contratti già sottoscritti, oltre che prevedere il nuovo testo sul prossimo rilascio informatico. Il Ga-Gi ha fatto da apripista riuscendo ad intervenire sullo Ius Variandi in aperta distinzione e contrasto avverso l’operato di altri gruppi aziendali, che hanno invece sottoscritto, contra prebenda, accordi con le proprie mandanti per riformare le polizze in pejus. Per concludere, Generali ha ribadito che lo Ius Variandi è uno strumento di protezione, e non sarà mai utilizzato per la revisione o la riforma di contratti. Di questo prendiamo atto e apprezziamo, e riportiamo tale impegno nero su bianco: qualora, in qualsiasi caso, dovesse essere disatteso, tutti gli agenti iscritti al Ga-Gi, nonché i diecimila iscritti allo Sna, sapranno a chi chiederne conto.
Franco Domenico Staglianò

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