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MILANO - In questi giorni è stato diffuso un comunicato che presenta le sentenze n. 106 e 107 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento come una conferma della rappresentatività nazionale del Ccnl Anapa. Una lettura che, tuttavia, merita alcune precisazioni per evitare interpretazioni che esulano totalmente dal reale contenuto della decisione.
Anzitutto, è fondamentale ricordare che la sentenza riguarda esclusivamente una specifica disciplina provinciale relativa ai requisiti necessari per accedere agli incentivi pubblici destinati alle imprese e riferita esclusivamente alla Provincia Autonoma di Trento. Il giudizio nasce dalla legge provinciale n. 6/2023 e dalle deliberazioni con cui la Provincia trentina ha individuato i contratti collettivi ritenuti idonei ai fini dell’erogazione dei contributi.
Non si tratta quindi di una pronuncia destinata a stabilire, in via generale e per tutto il territorio nazionale, quale sia il contratto collettivo maggiormente rappresentativo.
Il TAR, infatti, non afferma affatto che il Ccnl Sna non sia rappresentativo, né sostiene che il contratto Anapa sia il contratto “più rappresentativo d’Italia”. Al contrario, nella stessa sentenza vengono richiamati i dati Cnel prodotti dai ricorrenti, dai quali emerge che il Ccnl Sna (J154) risulta applicato da 4.686 aziende e 17.216 lavoratori, mentre il Ccnl Anapa (J153) è applicato da 4.454 aziende e 16.117 lavoratori.
Il Tribunale non smentisce questi dati. Semplicemente ritiene che, nell’ambito della normativa provinciale trentina, la Provincia e la valutazione è circoscritta soltanto ad essa, potesse utilizzare anche ulteriori criteri di valutazione, come la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto, in coerenza, ancora una volta, con le finalità della legge provinciale.
Inoltre, una parte significativa della decisione riguarda questioni di carattere procedurale, poiché la Provincia e Anapa avevano eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che avrebbe dovuto essere proposto contro le deliberazioni adottate nel 2024 e non contro il loro aggiornamento del 2026.
Infine, è opportuno ricordare che in tutta Italia numerosi Tribunali del lavoro hanno già riconosciuto l’efficacia del Ccnl Sna, assumendolo quale contratto di riferimento del settore per la disciplina dei rapporti di lavoro. La stessa sentenza richiama le pronunce dei Tribunali di Arezzo, Siena, Pavia e Firenze invocate dai ricorrenti a sostegno della rappresentatività del Ccnl Sna, senza però affrontarne il merito perché non decisive ai fini della controversia fattispecie amministrativa in esame.
Le sentenze meritano sempre rispetto, a patto che siano lette per ciò che realmente affermano.
La decisione del Tar di Trento non attribuisce alcun riconoscimento generale della rappresentatività nazionale di una sigla rispetto a un’altra. Stabilisce esclusivamente che, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, la Provincia Autonoma di Trento ha legittimamente adottato determinati criteri per concedere incentivi pubblici.
Tutto il resto è una pura distorsione della realtà volta ad attribuire alla sentenza di natura amministrativa un contenuto che semplicemente non contiene. Si tratta probabilmente di una proiezione emotiva la cui origine va ricercata nel tentativo di distorcere la lettura del verdetto affinché soddisfi i propri desiderata. E questo, visti i risultati delle decine di sentenze favorevoli a Sna, è tutto sommato comprensibile, anche se comunque non accettabile.
Massimiliano Pro

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