ROMA - Arriva un’ordinanza destinata a fare discutere. Con il provvedimento n. 13834 del 12 maggio scorso, la Suprema Corte ha chiarito un punto cruciale: la clausola di esclusione della garanzia per guida da parte di conducente "non abilitato" non si applica automaticamente al neopatentato che guida un veicolo di potenza superiore a quella consentita dalle norme vigenti. Si tratta, secondo i giudici di legittimità, di una mera irregolarità nella guida, non di una vera e propria mancanza di abilitazione.
La distinzione, apparentemente sottile, ha conseguenze pratiche di assoluto rilievo. Un neopatentato che provoca un sinistro alla guida di un'auto vietatagli per eccesso di potenza non fa scattare, per ciò solo, la clausola di non operatività della polizza. La compagnia è quindi tenuta a risarcire il danneggiato e potrà solo successivamente rivalersi sull'assicurato, come previsto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni.
La Cassazione distingue con nettezza tra chi guida senza aver mai conseguito la patente - o con patente scaduta o revocata, caso in cui si configura autentica "mancanza di abilitazione" - e chi invece è abilitato, ma ha violato le limitazioni di potenza previste per legge per i neopatentati, trattandosi in questo caso di conducente abilitato, seppure irregolare.
Penso che per gli operatori del settore il messaggio sia chiaro: le clausole di esclusione per mancanza di abilitazione vanno interpretate in senso stretto. Chi ha la patente in tasca, anche se guida un veicolo che non avrebbe dovuto guidare, rimane un conducente abilitato. Il sinistro è coperto.
Tiziano Salerno
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della Rcauto
