ROMA - La Corte di Cassazione è tornata in questi giorni sulla spinosa questione dell'ammontare del risarcimento in caso di sinistro nelle polizze Rcauto. Con sentenza 33402/2024 gli Ermellini hanno confermato il diritto delle compagnie di assicurazioni di inserire clausole che prevedano un indennizzo differenziato in base alla scelta del riparatore.
La decisione della Corte arriva dopo una serie infinita di dispute giudiziali - di primo e seconda grado - in quasi tutti i Tribunali d'Italia, Questa vicenda, giunta in Cassazione, vedeva un assicurato in contenzioso con la compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato una polizza Rcauto. L'automobilista aveva sì provveduto a far riparare il proprio veicolo, ma presso un'officina non convenzionata con la compagnia stessa. Come conseguenza, si era è visto applicare uno scoperto sull'indennizzo previsto dal contratto. Da qui la contestazione giunta fino al terzo grado di giustizia.
Secondo i Giudici di legittimità "la clausola non è restrittiva della libertà negoziale o vessatoria ai sensi degli articoli 1341 del Codice Civile e 33, lettera t) del Codice del consumo". Le compagnie assicurative possono, dunque, inserire nelle polizze danni una clausola che "preveda una misura differenziata dell’indennizzo, in funzione delle scelte dell’assicurato in ordine al soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato".
Luigi Giorgetti
Corte di Cassazione, legittimo l'indennizzo differenziato a seconda dell'officina scelta dall'assicurato in caso di sinistro
