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MILANO - La decisione dell'Esecutivo di introdurre una ritenuta d'acconto sulle provvigioni degli agenti di assicurazione e ad altre categorie ha scatenato nelle scorse settimane un'autentica battaglia nelle aule parlamentari e non solo. Lo Sna aveva promosso una serie di iniziative politico-istituzionali per eliminare dalla Legge di Bilancio questo passaggio. Invano. La norma è oramai operativa.
L'Agenzia delle Entrate ha così firmato lo scorso 21 marzo la circolare 7/E con la quale si forniscono istruzioni operative alle singole sedi territoriali dell'AdE, in particolare sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, tenuti ad applicarla dal prossimo 1° aprile. In una nota si ricorda che, a seguito della modifica normativa, la ritenuta d’acconto si applica alle provvigioni percepite da:
1) agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
2) mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. L’Amministrazione informa che considererà "assoggettate a ritenuta d’acconto, per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori, anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l’attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio".
Come detto, il nuovo regime entra in vigore a partire dal 1° aprile 2024. L'Agenzia delle Entrate specifica che "la ritenuta d’acconto va operata all’atto del pagamento della provvigione, rilevando a tal fine i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024". La circolare si sofferma, in particolare, sulla fattispecie di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973, il quale prevede che, quando gli agenti e i mediatori di assicurazione trattengono direttamente la provvigione spettante prelevandola dalle somme riscosse, gli stessi sono tenuti a rimettere ai propri committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta. "Quest’ultima - si legge - si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate". In tal caso, l’Agenzia indica che "gli agenti e i mediatori di assicurazione, in applicazione del criterio di cassa, sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano ai committenti a decorrere dallo stesso mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti".
In ordine alla misura ridotta della ritenuta, l'AdE ricorda che "per richiedere l’applicazione della ritenuta in misura ridotta, di cui al decreto del Ministro delle Finanze n. 2446/1983, possono pervenire mediante raccomandata A/R o Pec, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della norma, ossia entro il 16 aprile 2024". Da ultimo, relativamente agli altri adempimenti, l’Amministrazione precisa che "i committenti, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al rilascio della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate".
Luigi Giorgetti

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