Claudio Demozzi
MILANO - Il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi ha trasmesso in queste ore una nota ufficiale agli agenti mandatari Generali, avente ad oggetto il tema della sottoscrizione dell'Accordo integrativo e dell’Accordo-Dati proposti dalla compagnia. Demozzi ricorda come soltanto uno dei Gruppi aziendali della galassia Generali si sia rifiutato di aderire alle proposte della mandante, giudicando alcune disposizioni inserite nelle stesse potenzialmente lesive degli interessi della categoria. In linea peraltro con le tesi sostenute dal Sindacato.
"A titolo di esempio - scrive il Presidente nazionale Sna - evidenziamo come la compagnia Generali, in replica al Gaa di riferimento, abbia sostenuto, con nota del 6.6.2019, che la raccomandazione personalizzata (art. 119/ter comma 3 del CAP) fosse di competenza del distributore (con ciò includendo, seppur in termini teorici, la compagnia), mentre l’analisi imparziale (comma 4) fosse riservata all’intermediario (agente). Applicando la tesi alla fattispecie concreta, l'indicazione di prestazione consulenziale, ai sensi del comma 3, all'interno degli allegati 4 a nostra disposizione, apparirebbe errata, in quanto la compagnia, nei casi in esame, svolge il solo ruolo di produttore e non, invece, di distributore, che coincide con l'intermediario agente. In tale contesto l'agente dovrà indicare l'espletamento della consulenza ai sensi del comma 3 solamente nel caso in cui effettui, personalmente, tale attività, in qualità di distributore, seguendo i dettami del dispositivo normativo.
La compagnia - prosegue Demozzi - indica, invece, nell'allegato 4 elaborato per il distributore, in forma standardizzata, la prestazione di tale consulenza, riferendosi, però, in nota dell’11.4.2019, 'al servizio di consulenza fornito da Generali Italia attraverso la propria rete di distributori di prodotti assicurativi'. Il riferimento è, dunque, ad un servizio di consulenza prestato dalla compagnia mandante, nella veste di produttore e, pertanto, potrebbe essere menzionata, tuttalpiù, nel DIP e non, invece, nell'allegato 4, di pertinenza del solo distributore.
L’aspetto rilevante della questione in esempio è che l’attività consulenziale, riservata per definizione all’Intermediario / agente, viene dichiaratamente attribuita alla compagnia e ciò secondo uno schema / modello distributivo che è oggetto di contestazione, anche in linea di principio, da parte del Sindacato, in quanto potenzialmente lesivo degli interessi della categoria e suscettibile di ridimensionare il ruolo e la centralità distributiva degli agenti. La legittimità di tale modalità distributiva è altresì oggetto di valutazione, da parte delle Autorità preposte, proprio in questi giorni.
Aggiungiamo in proposito che il modello POG definisce, in maniera chiara ed inequivoca, i ruoli nel processo di assunzione e distribuzione assicurativa: distributore agente e produttore compagnia. Nello specifico il modello POG di agenzia dovrebbe riportare i processi adottati per le prestazioni di consulenza personalizzata, seguendo il dispositivo di legge (art. 119 ter CAP), discostandosi da eventuali ed alternative istruzioni di compagnia, non conformi al dettato normativo.
Il modello distributivo rischia altresì di pregiudicare od ostacolare la libertà degli agenti di instaurare rapporti di collaborazione orizzontale o di svolgere l’attività in regime di plurimandato. Ove un agente monomandatario Generali, per esempio, sottoscrivesse un accordo di collaborazione orizzontale (A+A) con altro agente monomandatario (es: UnipolSai), l'intermediario proponente (agente Generali) dovrà valutare, in caso di raccomandazione personalizzata, i prodotti UnipolSai e Generali confacenti alle esigenze comunicate dal cliente. Se, in base all'esito della consulenza, l'intermediario suggerisse il prodotto Generali, dovrebbe elaborare, in sostituzione del documento titolato 'raccomandazione personalizzata', generato unitamente alla polizza, una distinta ed autonoma relazione di consulenza, indicante anche la valutazione del contratto UnipolSai. La modulistica prodotta dal sistema Generali sarebbe cioè inadeguata e violerebbe la normativa vigente".
Lo Sna elenca, quindi, nella missiva agli agenti con mandato Generali una serie di punti tutti da chiarire.
"E’ indubbio - ammonisce Demozzi - che l’agente, perlomeno, rischi di subire un danno reputazionale".
Le osservazioni mosse dal Sindacato, anche in relazione all’Accordo-Dati, sono molte. "Riteniamo doveroso - conclude il Presidente nazionale Sna - informare gli agenti mandatari Generali delle criticità contenute nei documenti che la compagnia ha sottoposto (o a breve sottoporrà) per la firma". L'invito è dunque quello di farsi assistere dal Sindacato o comunque da un legale di fiducia, "prima di qualsiasi decisione".
Luigi Giorgetti
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