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Andrea Bonfanti


MILANO - Come noto ai più, lo scorso 4 giugno l'Ivass ha emanato il Provvedimento n. 144, modificativo del Regolamento n. 44/2019, introducendo, tra le altre, la figura del "Consigliere Responsabile Antiriciclaggio", obbligatoria per tutti gli intermediari assicurativi, a prescindere dalla tipologia di struttura, societaria o individuale e da requisiti dimensionali.
"Questa figura - ricorda in una nota il Direttore Sna Andrea Bonfanti - funge da raccordo tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l’organo amministrativo e l’organo con funzione di gestione, i cui ruoli sono ricoperti, nella quasi totalità delle realtà agenziali, dall’intermediario agente e, dunque, una sostanziale divisione di figure sarebbe prevista per un
numero irrisorio di agenzie. Peraltro, le procedure antiriciclaggio sono, da sempre, dettate dalle rispettive compagnie mandanti, le quali, ai sensi dell’art. 20, comma II, lettera b) reg. 44/2019 Ivass, assumono l’impegno di fornire ai propri mandatari gli strumenti, operativi ed informativi, per l’adempimento degli obblighi di legge in tema di antiriciclaggio".
In coerenza con l’obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio, secondo il principio di proporzionalità ed in base al potenziale rischio, lo Sna ha invitato l’Istituto di vigilanza a riconsiderare l’istituzione di detta figura, applicando, quantomeno, i parametri qualitativi/dimensionali già previsti dal Provvedimento n. 111/2021.
"La mera trasposizione al comparto dell’intermediazione assicurativa, connotato da tipiche specificità, di una norma ideata per il settore bancario, con caratteristiche strutturali operative totalmente differenti - conclude Bonfanti - pare porsi, secondo logica, in contrasto con la volontà, più volte ribadita, di semplificazione del comparto assicurativo".
Luigi Giorgetti

LINK alla nota del Direttore Sna, Andrea Bonfanti

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