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MILANO - Il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi ha inviato in queste ore una comunicazione ufficiale a tutti li iscritti al Sindacato, ai Presidenti delle sezioni Provinciali, ai Coordinatori regionali ed ai vertici dei Gruppi Aziendali Agenti. Oggetto della missiva la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Roma (e le motivazioni della stessa) a seguito del ricorso Sna nei confronti di Enbass, l'Ente bilaterale collegato al CCNL Sna-Unapass, sottoscritto con Fisac/Cgil-First/Cisl-Fna-Uilca.
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oiché purtroppo - scrive Demozzi - sono state diffuse notizie infondate e considerazioni strumentali, potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio all'immagine ed alla credibilità del Sindacato nazionale agenti, la principale associazione di rappresentanza degli agenti di assicurazione in Italia, tra le più autorevoli ed importanti a livello europeo, abbiamo ritenuto opportuno trasmettere, qui allegata, copia della sentenza di secondo grado riguardante la causa civile promossa da Sna contro Enbass.
L'Enbass - ricorda Demozzi - era l'Ente bilaterale collegato al CCNL Sna-Unapass, sottoscritto con Fisac/Cgil-First/Cisl-Fna-Uilca. Come noto l'Ente aveva raccolto i versamenti degli aderenti, pur in mancanza della contro-prestazione, intesa quale impegno ad erogare sussidi e servizi in favore dei lavoratori e degli agenti del settore assicurativo agenziale. I colleghi che facevano parte degli Organi statutari dell'Enbass, su delega Sna, avevano più volte sollecitato l'Ente, nella persona del suo presidente pro-tempore (il collega Pistone, iscritto Unapass), affinché fossero forniti i documenti di bilancio o quantomeno il rendiconto di gestione, con evidenza delle disponibilità di cassa e delle eventuali risorse patrimoniali ed economiche. Tali richieste sono rimaste inevase, al punto che i colleghi delegati hanno rassegnato le proprie dimissioni motivate.
L'Ente - prosegue il Presidente nazionale Sna - continuava ad incassare, senza erogare alcun servizio e senza rendicontare alcunché, benché Sna costituisse la sigla largamente maggioritaria ed i contributi, conseguentemente, derivassero per la quasi totalità dai versamenti degli iscritti al Sindacato nazionale agenti.
Ecco perché, a nostro avviso, assume particolare rilevanza l'istanza, doverosamente formulata in sede giudiziaria dal Sindacato a tutela degli agenti iscritti: "ordinare a Enbass e alle parti convenute il rendiconto, precisando l'ammontare di tutti i contributi corrisposti fino a novembre 2014, la collocazione delle somme corrispondenti, l'eventuale erogazione di controprestazioni in favore degli associati".
Questa istanza, come noto, è stata respinta dai Giudici anche in secondo grado e le Parti (Enbass, Anapa, Cgil, ecc.) non hanno inteso adempiervi spontaneamente.
In seguito alla stipula di un nuovo CCNL, nel 2014, Anapa e le sigle firmatarie (ancora Fisac/Cgil, First/Cisl e Uilca) hanno dato vita ad un nuovo Ente bilaterale, chiamato anch'esso Enbass (!). Nel mentre, Sna, con le Oo.Ss. dei dipendenti agenziali Fesica-Confsal e Confsal-Fisals, dava vita ad un diverso Ente bilaterale di riferimento: Ebisep, subentrandone pariteticamente nella gestione. Ecco perché, a nostro avviso, il Sindacato doveva formulare in sede giudiziaria l'ulteriore istanza di: "accertata la cessazione di efficacia dell'ente bilaterale Enbass, costituito ai sensi del CCNL del 2001, e comunque costituito un nuovo ente bilaterale in base al CCNL del 20.11.2014, sottoscritto da un lato da Anapa e Unapass, dall'altro da Fisac-Cgil, Fibacisl (oggi First), Uilca-Uil, Fna, accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di diritto e di statuto per la liquidazione e lo scioglimento dell'Enbass" (con restituzione agli agenti dei contributi versati ed ancora in dotazione all'Ente cessato?).
Come potrai leggere in sentenza - scrive ancora Demozzi - i Giudici hanno ritenuto tra l'altro che sia escluso il diritto per il recedente (dall'Enbass) alla restituzione della quota parte della contribuzione devoluta al fondo comune e dell'obbligo delle associazioni rimaste nell'Ente di rendere il conto (c.d. obbligo di rendicontazione). 
Ciononostante il Sindacato ribadisce la giustezza delle proprie tesi e la correttezza dell'azione giudiziaria intrapresa.
Questa è la decisione alla quale è giunto il Tribunale al quale ci siamo rivolti per ottenere giustizia. Nelle pieghe della sentenz le motivazioni che naturalmente non condividiamo. Ancora una volta, ritengo che la conoscenza, l'informazione, permetteranno a tutti gli interessati di comprendere le ragioni della nostra azione e soprattutto da quale parte stia la verità, da quale parte stiano gli interessi collettivi, sindacali ed economici, di noi agenti.
Buona lettura dunque, con la consapevolezza, che spero consolidata e diffusa tra la categoria, che il Sindacato non si fermerà, che non ci faremo intimorire, nemmeno dagli sgangherati tentativi diffamatori di qualche lacunoso, sgrammaticato, improvvisato narratore".
Luigi Giorgetti

Scarica la sentenza. LINK

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