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MILANO - Il TAR Lazio, con la Sentenza del 6 settembre 2021 n. 9516, ha rigettato il ricorso di una banca italiana, sanzionata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette consistenti nella vendita abbinata di polizze e finanziamenti. Il Tribunale amministrativo ha dunque rigettato l’impugnazione del provvedimento emesso dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), n. 28011/2019, con cui era stata accertata la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da parte di un primario istituto di credito italiano, consistente nell’aver collocato, almeno dal mese di gennaio 2015, polizze assicurative in abbinamento ai prestiti personali da essa erogati. Le polizze anzidette non erano connesse ai prestiti concessi, si tratta delle cosiddette polizze decorrelate, e sono state collocate con modalità tali da condizionare i consumatori a doverle sottoscrivere pur di ottenere il prestito personale, in violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo.
E’ stato rilevato che la Banca avrebbe esercitato, nei confronti dei clienti-consumatori, un indebito condizionamento del loro processo decisionale. In sostanza, i clienti sarebbero stati indotti, per ottenere il credito richiesto, a stipulare una o più polizze, mediante la presentazione dei prodotti in abbinamento. In questo modo il cliente avrebbe percepito come obbligatorio, e non meramente facoltativo, la sottoscrizione della polizza assicurativa.
I comportamenti “aggressivi” come questo, delle banche nei confronti dei consumatori, sono stati più volte denunciati dal Sindacato nazionale agenti (Sna), che per mano del Presidente nazionale Claudio Demozzi ha ripetutamente presentato documenti ed esposti alle varie Autorità interessate. Non stupisce pertanto la soddisfazione con la quale il Presidente Demozzi ha accolto la notizia della pronuncia del TAR e la decisione con la quale lo stesso Demozzi condivide l’indicazione dell’AGCM, rivolta alla banca, “che la vendita abbinata fosse caratterizzata da una separazione temporale nel momento della stipula dei due contratti, al fine di garantire al consumatore l’integrità del proprio spatium deliberandi in merito alla sottoscrizione della polizza”.
La Redazione

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