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MILANO - In tema di Rcauto, la Rc familiare rappresenta un vantaggio economico per il consumatore, il quale, al momento dell’acquisto di un nuovo veicolo, può stipulare il relativo contratto di assicurazione, beneficiando della medesima classe di merito di un altro veicolo già assicurato, di sua proprietà ovvero di proprietà di altro soggetto appartenente al suo nucleo familiare.
In particolare, il comma 4 bis dell’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, recentemente modificato dall’art. 55-bis comma 1 del DL 26 ottobre 2019 n. 124, conv. con modificazioni con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 ed entrato in vigore dal 16 febbraio 2020, ha previsto che in tutti i casi di stipulazione di nuovi contratti Rcauto e anche nei casi di rinnovo di polizze già in essere, relativamente a un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia - acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un altro componente del suo nucleo familiare stabilmente convivente - la Compagnia non possa assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio, conseguito sul veicolo già assicurato, garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
Tale agevolazione, in base a quanto stabilito dalla surrichiamata norma di legge, è applicabile solo con la concomitante presenza di specifiche condizioni:
1) è necessario che non risultino sinistri, con responsabilità esclusiva, principale o paritaria, risalenti ai cinque anni precedenti la stipulazione del contratto, in base a quanto risultante dall’attestato di rischio;
2) l’assegnazione della medesima classe di merito è possibile solo tra persone fisiche appartenenti al medesimo stato di famiglia e tra loro stabilmente conviventi;
3) la polizza dalla quale si trasferisce la classe di merito deve essere attiva.
Le recenti modifiche normative, in particolare, hanno significativamente inciso sulla disciplina previgente dell’Rc familiare, facendo venir meno due requisiti in precedenza richiesti per l’acquisizione della medesima classe di merito, e cioè che entrambi i veicoli rientrassero alla medesima tipologia (es. auto-auto) e che i veicoli fossero assicurati per la prima volta
all’interno dello stesso nucleo familiare.
A decorrere dal febbraio 2020, come detto, grazie all’intervento del legislatore, i consumatori possono usufruire dell’agevolazione non più solo tra due auto, ma anche, ad esempio, tra auto e moto (e viceversa) e in generale tra veicoli anche di tipologia diversa, purché assicurati con la formula del bonus-malus. È inoltre possibile usufruire della migliore posizione assicurativa anche in caso di polizza già esistente e non più unicamente per il caso di veicolo recentemente acquistato e mai assicurato in precedenza. Questo vantaggio è inoltre attivabile anche quando il nuovo contratto viene stipulato con una compagnia diversa rispetto a quella del soggetto da cui si acquisisce la classe di merito più vantaggiosa.
Le citate recenti modifiche normative hanno certamente consentito un’estensione dell’applicabilità e - in generale - una migliore fruibilità della Rc familiare da parte dei consumatori e delle loro famiglie, con conseguenti concrete e apprezzabili possibilità di risparmio sul premio assicurativo.
Occorre però rilevare che, a fare da contraltare ai vantaggi economici inerenti alla stipulazione delle polizze, è prevista l’applicabilità di un malus più consistente per chi ha usufruito dell’agevolazione in parola: infatti, in caso di incidente con responsabilità esclusiva o principale con danni superiori ai 5.000 euro, le compagnie applicano una penalizzazione di 5 classi di merito rispetto alle canoniche 2, con conseguente inevitabile e non trascurabile rincaro sul corrispettivo dovuto per il successivo premio assicurativo in caso di sinistro.
Avv. Antonio Cagna
Confconsumatori Parma

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