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ROMA - La sentenza che andiamo ad analizzare riguarda una controversia che aveva visto coinvolti da un lato i genitori di un bimbo travolto ed ucciso dal camper del nonno in manovra nel giardino di casa (dunque in area privata), dall'altro la compagnia di assicurazione che in prima istanza aveva negato il risarcimento. Una vicenda dai risvolti umani drammatici, perdipiù accentuati dalla resistenza di controparte alla liquidazione del dovuto. 
In sede giudiziaria si sono confrontate due tesi opposte, peraltro supportare entrambe da princìpi normativi equivalenti: occorreva stabilire se l’assicurazione avesse dovuto o meno pagare il danno per responsabilità civile del conducente anche nel caso in cui (come nella fattispecie) l’incidente mortale fosse avvenuto a causa di una manovra errata in un cortile privato.
Come noto, la legislazione italiana e quella europea non concordano. Per la prima l’assicurazione ha l'obbligo di copertura danni solamente se l’incidente si verifica su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone. Per la seconda, invece, l’assicurazione copre il danno provocato dall’uso del veicolo, indipendentemente dalla circolazione stradale.
Dopo 15 anni di battaglie nelle aule giudiziare la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui spetta all’assicurazione comunque coprire il danno da uso dell’auto anche in zone private. Dando, così, priorità all’interpretazione europea. La Corte d’Appello, dopo aver riesaminando il caso, ha stabilito una liquidazione danni pari a un milione e 100mila euro in favore dei genitori della vittima.
Luigi Giorgetti

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