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MILANO - Sulla questione relativa ai termini di comunicazione di un sinistro alla compagnia di assicurazione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 8701/22. La normativa vigente (art. 1913 del Codice Civile) stabilisce che nel caso di Rcauto o di altra polizza, l'assicurato ha tempo tre giorni dall'accaduto o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza per scrivere all'impresa assicuratrice (anche per il tramite del proprio intermediario di zona, ndr) e denunciare quanto verificato. In verità, le parti possono accordarsi in fase di stipula del contratto per un termine diverso.
Ma che succede se si denuncia il sinistro in ritardo? Può l’assicurazione negare il risarcimento?
L'art. 1915 c.c. stabilisce che l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Può accadere però che la mancata comunicazione sia soltanto figlia di colpa ed in questo caso non si avrà la perdita di tutta l'indennità ma di una parte della stessa.
La Cassazione ha ricordato, inoltre, che sia nell’ipotesi di dolosa che di colposa omissione della denuncia di sinistro, spetta all’assicurazione dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo e il pregiudizio sofferto. Se manca la prova, l’assicurazione deve risarcire il danno anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori termine. L’onere di provare il comportamento doloso del danneggiato resterà sempre in capo alla compagnia.
Luigi Giorgetti

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