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MILANO - Importante sentenza della Corte di Cassazione (n. 21863 dell'11 luglio 2022). Quest'ultima è stata chiamata ad una delicata interpretazione normativa in materia di assicurazione sulla vita finalizzata alla copertura di un mutuo . Il decesso del beneficiario aveva fatto nascere da una parte la richiesta della banca affinché venisse onorata la parte residua del debito (mutuo) e dall'altra la richiesta degli eredi. L'esistenza di interessi convergenti risultava però incompatibile con la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.
La vicenda in questione riguardava un istituto di credito mutuante, una compagnia assicuratrice e il mutuatario. Il contratto prevedeva che il creditore del diritto all’indennizzo, nel caso di morte del mutuatario, fosse il contraente. Sicché, per effetto di tale adesione, il de cuius era al contempo assicurato e titolare del diritto all’indennizzo.

Secondo la Cassazione "l’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio e in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa agli eredi. Inoltre, - affermano gli Ermellini - il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca".
"Per questi motivi, si legge in sentenza - ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca"
Luigi Giorgetti

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