Sabato, 02, Dic, 2:52 AM

Social Network :

Roberto Bianchi

 

♦ Siamo alle solite, lo Sna, impegnato in una delle sue tante battaglie, imperniata stavolta sulla nota vicenda della titolarità autonoma dei dati e sulla proprietà industriale dei data base che li contengono, è giunto alla determinazione di rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per tutelare gli interessi degli agenti e dei consumatori.
La segnalazione inoltrata il 14 dicembre scorso all’Antitrust ha per oggetto l’intervenuta conclusione di accordi aziendali tra Generali Italia Spa e i Gruppi agenti della galassia assicurativa triestina che potrebbero configurare, ad avviso del Sindacato, “violazioni delle attuali regole disciplinanti la libera concorrenza nell’ambito dell’intermediazione assicurativa”. Senza entrare nel merito del testo inoltrato all’Agcm che contiene numerose argomentazioni di difficile smentita, vorrei in questa sede rimarcare due elementi di criticità che considero rilevanti per l’intero mercato assicurativo, posto peraltro che gli agenti Generali, ex Cattolica compresi, rappresentano il 20% di quelli operanti nel nostro Paese.
Innanzitutto, il combinato disposto tra la precisazione che le parti, Gaa e impresa, riconoscono “la centralità delle politiche distributive della compagnia” e la previsione che i dati della clientela possano essere utilizzati dall’agente, in qualità di titolare autonomo, soltanto “in caso di risoluzione del mandato di agenzia”, configura un monomandato di fatto che elude il divieto di esclusiva introdotto dalla legge 40/2007 in tema di libertà professionali. L’eventuale conferma di questa lettura da parte dell’Antitrust evidenzierebbe il danno imprenditoriale e professionale subito dagli agenti Generali costretti a rispettare le strategie assuntive della mandante anziché, nel rispetto delle previsioni normative, beneficiare dell’opportunità di offrire al cliente contratti coerenti con le sue esigenze assicurative, attingendo a ulteriori mandati o alle collaborazioni orizzontali con altri intermediari iscritti al Rui. Una tale inosservanza porterebbe inoltre alla luce il contemporaneo pregiudizio patito dall’utente assicurativo, indotto a sottoscrivere quello che “vende” casa Generali e non piuttosto ciò che mette a disposizione l’offerta complessiva del mercato.
Secondo fattore nodale, quello che il Presidente Nazionale Claudio Demozzi definisce “l’assunzione del ruolo di consulente” che la mandante tenta di sottrarre all’agente attraverso una pattuizione con i clienti agenziali, la cui firma viene raccolta con buona dose di autolesionismo masochistico dagli stessi agenti. Tutto ciò, nonostante la Direttiva Idd attribuisca agli agenti e alle rispettive sottoreti il compito specifico di analizzare, con coscienza e competenza, i demand & needs dei loro clienti, azione che rappresenta oggi il fulcro dell’attività consulenziale prestata dall’agente. Anche in questo caso ne fanno le spese gli agenti privati della prerogativa che maggiormente li distingue dai canali non professionali e, congiuntamente, i loro clienti ancora una volta indotti a “comprare” quello che “passa” casa Generali anziché ciò che offrirebbe loro un agente plurimandatario e/o dotato di collaborazioni orizzontali con altri agenti e con broker.
Quando parlo di danno, non mi riferisco però soltanto alla violazione del principio di libertà imprenditoriale rivendicato dagli agenti e del diritto all’acquisto informato della polizza più adeguata vantato dai clienti, dal momento che richiamo prosaicamente anche le rispettive questioni economiche sottostanti. Cosicché, nel caso in cui, come è lecito supporre data la congruenza delle tesi sostenute, il Garante dovesse fare propria la segnalazione dello Sna e coerentemente intervenisse affinché cessi ogni attività anticoncorrenziale, magari giudicando illeciti gli accordi dati sottoscritti da Generali con Ga.Gi., Gaat, Gaag, Unat e l’accordo quadro Cattolica, cosa potrebbe accadere?
Tanti agenti insieme da un lato e tanti clienti insieme dall’altro, potrebbero rivolgersi alle sedi competenti per ricevere un risarcimento del danno economico subito? E ancora, i gruppi dirigenti dei Gaa potrebbero essere chiamati in causa per avere arrecato pregiudizio economico ai propri associati siglando intese favorevoli soltanto all’impresa?
Per concludere, non sarebbe preferibile che i Gruppi agenti, non soltanto della sfera Generali, s’intende, evitassero di farsi coinvolgere dalle rispettive mandanti in operazioni di discutibile gestione e si affidassero ex ante, cioè prima che scoppi la bomba, al loro rappresentante istituzionale che si chiama sempre e soltanto Sindacato Nazionale Agenti per concordare le linee di azione più favorevoli alla categoria e, come abbiamo appena visto, ai consumatori?
Insomma, per essere più chiari, basta fughe in avanti incentrate sulla sottoscrizione di accordi integrativi che danneggiano tutta la categoria e spostano la trattativa generalista su territori più favorevoli alla controparte istituzionale, perché coloro i quali hanno subito danno si riservano di far valere i propri interessi anche contro quei colleghi che ne sono responsabili. E se  comportamenti contra legem sono stati messi in atto, non è escluso che le stesse Autorità possano fare altrettanto.
Roberto Bianchi

ARCHIVIO NOTIZIE

GRUPPI AZIENDALI ACCREDITATI SNA