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MILANO - Cosa succederebbe se un cliente negasse all’agente le informazioni richieste dal preventivatore unico per l’interrogazione obbligatoria sul contratto base Rcauto? È ciò che il Sindacato nazionale agenti domanda formalmente all’Ivass, alla luce di segnalazioni giunte da diversi iscritti i quali, proprio a causa del mancato consenso del cliente all’utilizzo sul preventivatore dei dati che lo riguardano, si sono trovati nelle condizioni di non poter ottemperare almeno a una delle norme in materia previste dal Codice delle Assicurazioni.
Non emettere la polizza significherebbe violare l’obbligo a contrarre previsto dall’art. 132, mentre emetterla comunque, senza aver prima consultato il preventivatore, violerebbe l’art. 132-bis, che non soltanto ne prevede l’obbligo, ma, in caso di inadempienza, dà al cliente il diritto di invocare la nullità del contratto.
Il Sindacato, pertanto, ha inviato all’Istituto di vigilanza una lettera con la quale, pur confermando lo stato di agitazione della categoria rispetto all’obbligo di consultazione del preventivatore, chiede “di chiarire se l’agente assicurativo, in caso di omessa interrogazione del Preventivass per carenza di dati forniti dal cliente, o per mancato rilascio del consenso al loro trattamento, dovrà astenersi dall’emissione del contratto di Responsabilità Civile Auto, oppure se in virtù del principio dell’obbligo a contrarre, egli sarà comunque tenuto ad emettere la polizza, anche senza il ricorso al Preventivass e quindi con il rischio che venga invocata dal cliente la nullità prevista dal quarto comma dell’art. 132 bis”.
La Redazione

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